
L’Ivass, l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, in applicazione dell’Art. 134 del Codice delle Assicurazioni, ha disciplinato, con il Regolamento n. 9 del 19 maggio 2015, la dematerializzazione dell’attestato di rischio, vale a dire la sostituzione del documento cartaceo che riporta la classe di merito di appartenenza dell’assicurato e il numero degli incidenti avvenuti negli ultimi 5 anni, con le informazioni memorizzate in un’apposita Banca Dati elettronica.
Le principali innovazioni, entrate in vigore dal 1 luglio 2015, riguardano:
- la consegna dell’attestato, che avviene per via telematica e non più cartacea
- gli aventi diritto alla suddetta consegna, che non sono più solo i contraenti, ma ad esempio anche i proprietari della macchina
- l’indicazione della tipologia del danno liquidato
- l’obbligo dell’alimentazione della Banca Dati da parte delle imprese
- l’acquisizione dell’Attestato in via telematica da parte dell’impresa in sede di stipula del contratto
Secondo le intenzioni dei promotori della riforma, questa iniziativa permetterà non solo di snellire le procedure di tutto il ramo R.C.A., ma soprattutto risolverà quasi completamente il problema delle frodi assicurative, collegate alla falsificazione degli attestati di rischio cartacei, contribuendo quindi ad abbassare il costo delle polizze.
Gli assicurati possono consultare in ogni momento il proprio attestato di rischio direttamente sul sito della compagnia, verificare la propria posizione assicurativa e ottenere, su richiesta, un’ulteriore modalità di trasmissione, come l’invio per posta elettronica, o mediante app per smartphone, tablet, o sui social network delle compagnie. Coloro che, non avendo familiarità con la tecnologia, non sono in grado di accedere al sito web dell’impresa e acquisire così le informazioni circa la propria posizione assicurativa, possono recarsi dall’intermediario che ha emesso il contratto per richiedere la stampa dell’attestato, senza l’applicazione di nessun costo ulteriore.