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	<title>Barbieri Broker società di brokeraggio</title>
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		<title>Assicurazione danni ai beni Globale gioiellieri</title>
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		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 17:05:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barbieri Broker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assicurazione e polizze aziende]]></category>
		<category><![CDATA[assicurazione danni ai beni]]></category>
		<category><![CDATA[danni terzi]]></category>
		<category><![CDATA[furto e incendio]]></category>
		<category><![CDATA[globale gioiellieri]]></category>

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		<description><![CDATA[Una polizza assicurativa è il modo migliore per procedere nella propria attività lavorativa in sicurezza e senza alcun problema. Grazie alle combinazioni esistenti è possibile stipulare contratti ad hoc: ad esempio se parliamo di assicurazioni Ai danni e ai beni possiamo decidere se assicurare beni o immobili per attività commerciali, oppure beni privati. Altre formule [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una polizza <strong>assicurativa</strong> è il modo migliore per <strong>procedere</strong> nella propria attività lavorativa in <strong>sicurezza</strong> e senza alcun problema. Grazie alle combinazioni esistenti è possibile stipulare <strong>contratti ad hoc</strong>: ad esempio se parliamo di assicurazioni <strong><em>Ai danni e ai beni</em></strong> possiamo decidere se assicurare beni o immobili per attività commerciali, oppure beni privati. Altre formule atte a tutelare complessivamente beni, persone ed attività sono le opzioni <em>All risk</em> che ovviano a qualunque inconveniente, azioni dannose e/o incidenti.</p>
<p>In particolare la polizza <strong>Globale Gioiellieri</strong> è creata appositamente per <strong>tutelare il gioielliere</strong>, la sua <strong>attività </strong>e il suo <strong>negozio</strong>. Danni ricorrenti per chi opera nel settore sono furti, rapine, danneggiamento di preziosi e gioielli.<br />
Clienti e persone esterne possono lasciare al negoziante gioielli e preziosi per motivi di riparazione o manutenzione, è quindi necessario che anche questi monili vengano tutelati da eventuali <strong>furti e/o danneggiamenti</strong>.<br />
Possibili sono anche <strong>atti vandalici</strong> o <strong>eventi dannosi</strong> all’interno del negozio (non solo ai preziosi) come ad esempio i tentativi di furto, <strong>rapina</strong> e danni al locale.</p>
<p>Ogni eventuale lesione o furto non è da intendersi solo come <strong>danno economico</strong>, ma anche come <strong>impedimento</strong> al normale <strong>svolgimento della propria attività</strong>, diventa quindi fondamentale prevenire e arginare il rischio stipulando un <strong>contratto assicurativo adeguato</strong>.</p>
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		<title>Assicurazione ai danni per mostre e fiere</title>
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		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 10:39:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barbieri Broker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assicurazione e polizze aziende]]></category>
		<category><![CDATA[assicurazione]]></category>
		<category><![CDATA[assicurazione fiera]]></category>
		<category><![CDATA[assicurazione mostre]]></category>
		<category><![CDATA[assicurazione opere d'arte]]></category>
		<category><![CDATA[esposizione]]></category>
		<category><![CDATA[polizza]]></category>
		<category><![CDATA[polizza da chiodo a chiodo]]></category>

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		<description><![CDATA[Mostre, fiere ed eventi espositivi sono situazioni dalle quali aziende e pmi non possono prescindere. Comunicazione, marketing, pubblicità, innovazione, copertura da parte dei media, diffusione e scambio di informazione sono aspetti fondamentali che a questi eventi si possono realizzare. Proprio la presenza di un vasto pubblico è fonte di rischi e per l’incolumità delle persone [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mostre, fiere ed eventi espositivi sono situazioni dalle quali aziende e pmi non possono prescindere. Comunicazione, marketing, pubblicità, innovazione, copertura da parte dei media, diffusione e scambio di informazione sono aspetti fondamentali che a questi eventi si possono realizzare. Proprio la presenza di un <strong>vasto pubblico</strong> è fonte di <strong>rischi</strong> e per <strong>l’incolumità delle persone</strong> e per gli <strong>oggetti esposti</strong>.<br />
Esistono quindi polizze e pacchetti assicurativi strutturati ad hoc per la fiera/evento e pacchetti generali contenenti la <strong>formula “partecipazione ad esposizioni, fiere e mostre”</strong>. Infatti l’Ente Fiere dovrebbe disporre e richiedere coperture di assicurazioni per i danni da incendio riguardanti il sito espositivo e la responsabilità civile. E’ quindi possibile individuare soluzioni assicurative che includano anche garanzie di furto ed incendio riguardanti anche fiere e mostre.</p>
<p>E’ possibile assicurare oggetti e materiali presenti nello stand sia da <strong>furto ed incendio</strong> sia per <strong>danni a terzi</strong>.</p>
<p>Da tenere in considerazione è la <strong>formula “da chiodo a chiodo”</strong> (nail to nail) dedicata principalmente a <strong>tele ed opere d’arte trasportate</strong>. La copertura assicurativa inizia nel momento in cui l’opera viene rimossa dalla sua sede di originaria conservazione e termina nel momento in cui viene restituita. La forma <strong>All Risks</strong> comprende anche i rischi riguardanti il luogo dell’esposizione, rischio derivante dall’esercizio delle attrezzature, degli impianti e del materiale necessario per lo svolgimento della manifestazione, e per le relative operazioni di montaggio e smontaggio.</p>
<p>E’ possibile stipulare contratti assicurativi anche per lo <strong>smercio dei prodotti</strong>, per i danni e lesioni personali causate dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi o di loro componenti (anche importati dall’Assicurato) entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell’assicurazione.</p>
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		<title>Perché stipulare una pensione integrativa</title>
		<link>http://www.barbieribroker.it/blog/2011/09/pensione_integrativa/</link>
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		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 10:44:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barbieri Broker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assicurazione e polizze privati]]></category>

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		<description><![CDATA[La pensione dovrebbe garantire il nostro tenore di vita quando non lavoreremo più, quindi è importante pensarci bene, perché, soprattutto in questi tempi, il rischio di non riuscire a vivere come vorremmo quando saremo in pensione, è effettivamente alto. Infatti, da qualche anno, nella previdenza pubblica prevale il sistema contributivo, ossia che si basa esclusivamente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <strong>pensione</strong> dovrebbe <strong>garantire il nostro tenore di vita</strong> quando non lavoreremo più, quindi è importante pensarci bene, perché, soprattutto in questi tempi, il rischio di non riuscire a vivere come vorremmo quando saremo in pensione, è effettivamente alto. Infatti, da qualche anno, nella previdenza pubblica prevale il <strong>sistema contributivo</strong>, ossia che si basa esclusivamente sulla somma dei contributi versati nel periodo lavorativo, che vengono erogati moltiplicandoli per un coefficiente di trasformazione. Questo sistema porta alla sostenibilità del sistema pensionistico e rimedia ai danni economici causati dal vecchio sistema retributivo (basato sul reddito), però comporta l’ovvio scontento di aver <strong>ridotto di molto le pensioni</strong>, che ora non possono assolutamente dirsi decorose: il tasso di sostituzione, ossia il rapporto tra l’ultimo reddito da lavoro e il primo da pensione, sarà del 40-60%. Perciò è necessario <strong>integrare la pensione</strong> con una forma di <strong>reddito supplementare</strong>, per avere un buon tenore di vita anche quando saremo anziani.<br />
La <strong>pensione integrativa</strong> è un fondo a cui si aderisce volontariamente ed è aperta a tutti, lavoratori e non: è opportuno scegliere, però, in base alle proprie <strong>esigenze e disponibilità</strong>. La scelta deve essere fatta consapevolmente, facendosi consigliare anche da un esperto, che, in base a conoscenze ed esperienza, può indirizzare ad una polizza pensionistica che combini le aspettative e le risorse del richiedente.</p>
<p>La scelta delle opzioni sulla pensione integrativa importante e come tale va affrontata: bisogna analizzare tutti gli aspetti: dai <strong>costi fissi</strong> ai <strong>rischi finanziari</strong> connessi ad un’eventuale impiego in borsa del capitale, dai rendimenti possibili e le garanzie offerte. Vi ricordiamo, inoltre, che la scelta sul fondo pensionistico integrativo può essere cambiata in qualsiasi momento se non diventasse più sostenibile o non più adatta alle nostre aspettative.</p>
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		<title>Polizza per invalidità da malattia, che tutele garantisce?</title>
		<link>http://www.barbieribroker.it/blog/2011/06/invalidita_da_malattia/</link>
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		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 15:27:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barbieri Broker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assicurazione e polizze privati]]></category>

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		<description><![CDATA[Lo strumento assicurativo della polizza per invalidità da malattia è facoltativa, anche se in alcuni casi caldamente consigliata. La polizza per invalidità da malattia riconosce un capitale per far fronte in modo più sereno alle conseguenze di un’invalidità, permanente o meno, dovuta a una malattia e si rivolge in particolar modo ai lavoratori autonomi, ai [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lo strumento assicurativo della <strong>polizza per invalidità da malattia</strong> è facoltativa, anche se in alcuni casi caldamente consigliata. La polizza per invalidità da malattia riconosce un capitale per far fronte in modo più sereno alle <strong>conseguenze di un’invalidità, permanente o meno</strong>, dovuta a una malattia e si rivolge in particolar modo ai <strong>lavoratori autonomi, ai liberi professionisti e alle famiglie monoreddito</strong>. La copertura classica prevede il riconoscimento in forma di capitale, fino al massimale concordato; una forma avanzata di questa polizza si ha quando l’invalidità permanente è superiore al 66%: in questo caso si può scegliere <strong>una rendita vitalizia immediata</strong>, che va rivalutata poi annualmente. Inoltre, alcune formule assicurative prevedono una supervalutazione dell’invalidità già a partire dal 51%.</p>
<p>La polizza viene valutata tenendo in considerazione tutti i fattori influenti sul <strong>rischio dell’assicurato</strong>, in modo da creare un prodotto e una <strong>copertura assicurativa personalizzata</strong>. In base alla copertura desiderata, infatti, la tutela dell’assicurato spazia verso qualsiasi evento che provochi danni fisici oggettivi che vanno dall’<strong>invalidità temporanea fino a quella permanente</strong>. Garantiscono quindi una <strong>diaria giornaliera</strong> per coprire i giorni di lavoro perso, risarcimento utile proprio nel caso di liberi professionisti, o un <strong>risarcimento</strong> commisurato alla percentuale di invalidità causata dall’incidente.</p>
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		<title>Assicurazioni per i viaggi aerei: tutele garantite e accessorie</title>
		<link>http://www.barbieribroker.it/blog/2011/04/assicurazione_volo_aereo/</link>
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		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 09:48:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barbieri Broker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assicurazione e polizze privati]]></category>
		<category><![CDATA[assicurazione]]></category>
		<category><![CDATA[assicurazioni malattie]]></category>

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		<description><![CDATA[Con la bella stagione ricomincia la voglia di viaggiare, di prendere l’aereo per raggiungere una meta lontana, sia per un weekend di relax, sia per un periodo di vacanza più lungo. Il dubbio, quando si prenota una vacanza che prevede uno spostamento aereo, è sempre quello se includere o meno l’assicurazione per il volo. E’ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con la bella stagione ricomincia la voglia di <strong>viaggiare</strong>, di <strong>prendere l’aereo</strong> per raggiungere una meta lontana, sia per un weekend di relax, sia per un periodo di vacanza più lungo. Il dubbio, quando si prenota una vacanza che prevede uno spostamento aereo, è sempre quello se includere o meno <strong>l’assicurazione per il volo</strong>. E’ da tenere a mente che ogni viaggiatore in partenza dall’Unione Europea  è sempre tutelato, all’acquisto del volo aereo, dalla cancellazione del volo, dal negato imbarco per cause ingiuste, o dal prolungato ritardo del volo come da regolamento comunitario 261/2004, a cui tutte le compagnie aeree devono attenersi.</p>
<p>Oltre a queste garanzie di base, si può decidere di aggiungere <strong>un’assicurazione per coprirsi da altri eventuali rischi.<br />
</strong> Una tutela maggiore copre il viaggiatore dal rischio di dover pagare una <strong>penale</strong> in caso di rinuncia al volo o di modifica della data di partenza o ritorno dopo aver già prenotato il biglietto: infatti, spesso, le compagnie aeree applicano dei costi aggiuntivi per qualsiasi modifica alle caratteristiche del biglietto successiva alla prenotazione. Nelle polizze assicurative legate ai voli aerei, sono frequenti le coperture per <strong>furto, smarrimento e danneggiamento dei bagagli, o ritardi</strong> nella riconsegna di questi.<br />
Frequente, <strong>l’integrazione assicurativa medica</strong>, che copre le spese delle cure ospedaliere nel paese straniero di destinazione, in caso di <strong>malattia o incidenti</strong> e include il pagamento delle spese ospedaliere in caso di ricovero o il rimborso delle spese mediche e farmaceutiche; un’assicurazione medica ulteriore prevede anche il rientro dell’assicurato con aeroambulanza o l’invio di medicinali non reperibili sul posto.<br />
Infine, è possibile stipulare una polizza assicurativa anche per i danni involontariamente causati a terzi durante lo svolgimento del viaggio.</p>
]]></content:encoded>
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		<title>Assicurazione dei beni in leasing</title>
		<link>http://www.barbieribroker.it/blog/2011/02/assicurazione-dei-beni-in-leasing/</link>
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		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 15:25:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barbieri Broker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assicurazione e polizze privati]]></category>
		<category><![CDATA[assicurazione]]></category>
		<category><![CDATA[assicurazione aziende]]></category>
		<category><![CDATA[leasing]]></category>

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		<description><![CDATA[Con il contratto di leasing, un soggetto locatore concede ad un altro, utilizzatore, il diritto di utilizzare un bene a fronte del pagamento di un canone. Sempre di più, oggi, le società di leasing richiedono un’assicurazione obbligatoria sui beni concessi, per tutelare a vicenda sia il locatore, sia l’utilizzatore.
La polizza per l’assicurazione di questi beni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con il contratto di leasing, un soggetto locatore concede ad un altro, utilizzatore, il diritto di utilizzare un bene a fronte del pagamento di un canone. Sempre di più, oggi, le società di leasing richiedono <strong>un’assicurazione obbligatoria</strong> sui beni concessi, per tutelare a vicenda sia il locatore, sia l’utilizzatore.</p>
<p>La polizza per l’assicurazione di questi beni è un contratto che copre i <strong>danni subiti dai beni in leasing</strong> assicurati e comprende, di norma, anche gli eventi accidentali. La garanzia si estende anche ai danni provocati a terzi in relazione alla proprietà dei beni assicurati; in particolare, risarcisce l’assicurato che utilizza i beni assicurati e locati, per i <strong>costi di riparazione e sostituzione</strong> dovute a qualsiasi tipo di evento, anche <strong>incidenti</strong> o condizioni di <strong>inabilità</strong>, previsti in polizza e tutela altresì l’assicurato dalle conseguenze per <strong>danni a terzi</strong> dovute dalla responsabilità civile collegata.</p>
<p>Questa soluzione assicurativa si rivolge a tutti coloro che, nell’esercizio della loro attività lavorativa, utilizzano forme di finanziamento leasing per l’acquisto di beni strumentali per ogni tipo di settore produttivo. Normalmente, è proprio la società di leasing che chiede la stipula di una polizza assicurativa a copertura delle proprietà dei beni e spesso è richiesta una copertura che includa anche il <strong>sinistro furtivo</strong>. Una copertura totale dei beni in leasing si definisce <strong>All Risks</strong> e include:</p>
<ul>
<li>danni materiali e diretti causati al bene in leasing assicurato</li>
<li>danni  verso terzi derivanti dalla responsabilità civile dovuta dalla proprietà del tale bene</li>
<li>danni dovuti dal furto del bene assicurato</li>
<li>danni causati eventi atmosferici o socio-politici</li>
</ul>
<p>La durata della protezione assicurativa coincide normalmente con la durata del leasing  ed è valida per tutte le tipologie di leasing: leasing strumentale, leasing immobiliare e leasing auto.</p>
]]></content:encoded>
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		<title>Assicurazioni RCA: garanzie ed eccezioni</title>
		<link>http://www.barbieribroker.it/blog/2011/01/assicurazioni-rca-garanzie-ed-eccezioni/</link>
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		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 11:25:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barbieri Broker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assicurazione e polizze privati]]></category>
		<category><![CDATA[assicurazione auto]]></category>
		<category><![CDATA[assicurazione danni]]></category>
		<category><![CDATA[broker assicurativo]]></category>
		<category><![CDATA[copertura assicurativa]]></category>
		<category><![CDATA[polizza assicurazione]]></category>

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		<description><![CDATA[La legge italiana prevede l’obbligatorietà dell’assicurazione RCA per tutti i veicoli a motore &#8211; autovetture, motocicli, scooter, ciclomotori, autocarri &#8211; proprio per questo l’assicurazione dell&#8217;auto è la tipologia di polizza contro i danni più diffusa nel territorio italiano.
Si deve ad ogni modo sottolineare come il settore delle assicurazioni per l&#8217;auto non includa esclusivamente la polizza [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La legge italiana prevede l’<strong>obbligatorietà dell’assicurazione RCA</strong> per tutti i veicoli a motore &#8211; autovetture, motocicli, scooter, ciclomotori, autocarri &#8211; proprio per questo l’assicurazione dell&#8217;auto è la tipologia di p<strong>olizza contro i danni più diffusa</strong> nel territorio italiano.<br />
Si deve ad ogni modo sottolineare come il settore delle assicurazioni per l&#8217;auto non includa esclusivamente la polizza RCA; in aggiunta a essa l&#8217;assicurato può scegliere tra <strong>diverse tipologie di copertura facoltative</strong>, in grado di offrire tutela all&#8217;assicurato contro una serie di<strong> rischi non coperti dall’assicurazione obbligatoria</strong>.<br />
La <strong>polizza RCA</strong> è finalizzata alla tutela contro la <strong>responsabilità civile riguardante i veicoli</strong> a motore, copre quindi il proprietario del veicolo stesso dai danni che in caso di incidente questi potrebbe provocare a terzi. Tale polizza prevede un <strong>massimale</strong>, cioè una cifra massima che può essere rimborsata dalla compagnia di assicurazioni in caso di incidente; se il massimale viene oltrepassato, è compito dell&#8217;assicurato pagare la differenza. Al costo di un <strong>premio annuale più alto</strong>, il proprietario di un veicolo può comunque decidere di <strong>assicurarsi per una somma maggiore</strong> rispetto a quella prevista dalla legge.<br />
Generalmente le assicurazioni RC Auto prevedono delle <strong>circostanze in cui la copertura non è garantita</strong>. In questi casi la compagnia di assicurazioni, dopo aver rimborsato il soggetto che ha subito il danno, ha il diritto di  pretendere il rimborso della cifra pagata. Può non operare la garanzia di una polizza Rc Auto in caso di guida <strong>senza patente</strong> o con<strong> patente non valida</strong>, di guida in stato di <strong>ebbrezza </strong>o sotto l’<strong>effetto di stupefacenti </strong>e di <strong>trasporto irregolare</strong> di persone e cose.<br />
Oltre ad interessare i soggetti in possesso di un&#8217;automobile, la RC Auto riguarda anche i conducenti ed i proprietari di altri tipologie di veicoli a motore, tra i quali è possibile ad esempio trovare autocarri, motocicli, ciclomotori e determinati tipi di natanti e imbarcazioni.</p>
]]></content:encoded>
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		<title>Assicurazione trasporti, merci trasportate e corpi natanti da diporto</title>
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		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 12:07:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barbieri Broker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assicurazione e polizze privati]]></category>

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		<description><![CDATA[Merci trasportate da un luogo all’altro sono inevitabilmente soggette a rischi e possono di conseguenza subire danni di diversa natura, tra le quali la loro perdita parziale o totale. I trasferimenti possono avvenire con ogni mezzo di trasporto esistente &#8211; via marittima, fluviale, per acque continentali, per via aerea o terrestre – e ogni diversa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Merci trasportate da un luogo all’altro sono inevitabilmente soggette a <strong>rischi </strong>e possono di conseguenza subire <strong>danni di diversa natura</strong>, tra le quali la loro perdita parziale o totale. I trasferimenti possono avvenire <strong>con ogni mezzo di trasporto esistente</strong> &#8211; via marittima, fluviale, per acque continentali, per via aerea o terrestre – e ogni diversa tipologia di trasferimento comporta un <strong>differente livello di rischio</strong>, al quale corrispondono <strong>specifiche modalità di copertura</strong>, sia per le merci che per i corpi.<br />
I <strong>rischi </strong>a cui vanno incontro le merci durante il trasporto &#8211; per quanto i termini organizzativi del trasporto vengano curati in modo efficace, strategico e coordinato &#8211; non sono quindi <strong>mai completamente evitabili</strong>. Per questo motivo è importante fare in modo che le merci siano &#8220;coperte&#8221; da un’assicurazione che permetta di ottenere il risarcimento delle perdite e/o dei danni che le merci trasportate dovessero subire.<br />
L’<strong>assicurazione trasporti </strong>prevede che l&#8217;assicuratore si impegni a <strong>risarcire il contraente per guasti o danneggiamenti ad un particolare mezzo di trasporto</strong> (nave, aereo, treno, camion) o <strong>per danni alle merci </strong>contenute o trasportate all’interno di esso.<br />
Se la garanzia riguarda i <strong>danni ai mezzi </strong>si parla di <strong>assicurazione di corpi</strong> mentre se si riferisce ai <strong>danni alla merce </strong>si parla propriamente di <strong>assicurazione delle merci trasportate</strong>. L&#8217;assicurazione trasporti non copre solo i rischi di danneggiamento relativi al trasporto, ma può prevedere anche <strong>risarcimenti per tutte quelle attività</strong> attinenti e <strong>connesse al trasporto</strong>, come il carico, lo scarico, lo spostamento, lo stoccaggio e la sosta.<br />
Viene generalmente offerta la possibilità di <strong>assicurare le merci in occasione di un singolo viaggio</strong>; nel caso in cui gli operatori del trasporto avessero la necessità di godere di una copertura assicurativa continuativa e estesa nel tempo, è prevista l’opportunità di <strong>assicurare la totalità dei viaggi inclusi</strong> <strong>in un periodo determinato</strong>, indipendentemente dal mezzo di trasporto.<br />
<strong>Barbieri Broker</strong>, all’interno della propria proposta di prodotti assicurativi rivolti ai titolari di imbarcazioni che desiderino incrementare il proprio livello di copertura durante la circolazione su acqua, offre anche l’<strong>assicurazione “Corpi Natanti da Diporto”</strong>.<br />
Si tratta di una polizza che <strong>copre i danni materiali e diretti </strong>che possono colpire l’imbarcazione assicurata durante la navigazione, ma anche i <strong>danni che possono essere provocati in maniera indiretta</strong> durante la giacenza in acqua o la giacenza a terra del mezzo. A tali coperture è possibile abbinare delle ulteriori e più specifiche garanzie come la tutela del mezzo in caso di trasferimenti terrestri.</p>
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		<title>Cosa sapere sull’assicurazione malattia</title>
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		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 16:22:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barbieri Broker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assicurazione e polizze privati]]></category>
		<category><![CDATA[assicurazione malattie]]></category>
		<category><![CDATA[assicurazioni malattie]]></category>
		<category><![CDATA[copertura polizze malattie]]></category>
		<category><![CDATA[polizze malattie]]></category>

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		<description><![CDATA[La polizza malattia è una forma di assicurazione che prevede che la compagnia di assicurazioni rimborsi l'assicurato delle spese dovute a ricoveri ospedalieri, degenze in ospedale o ambulatorio in conseguenza di infortuni, malattie o interventi chirurgici.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Italia il <strong>Servizio Sanitario pubblico</strong> garantisce l’assistenza sanitaria a tutti i cittadini: è sufficiente che ci sia una qualsiasi malattia per poter usufruire delle sue prestazioni.<br />
La <strong>polizza malattia</strong> <strong>privata </strong>è invece una forma di <strong>assicurazione aggiuntiva</strong>, articolata in modo che la compagnia di assicurazioni, dietro pagamento di un <strong>premio</strong>, <strong>rimborsi l&#8217;assicurato</strong> dei costi da questi sostenuti per<strong> ricoveri ospedalieri</strong>, <strong>degenze </strong>in ospedale o delle spese riconducibili ad <strong>interventi chirurgici</strong> resi necessari da malattia o infortunio.<br />
Nel dettaglio le <strong>assicurazioni malattia</strong>, nei limiti del massimale convenuto, <strong>possono coprire</strong>:<br />
•    le spese di ricovero o <strong>degenza in ospedale</strong> e le spese sostenute durante la <strong>convalescenza</strong>;<br />
•    le <strong>cure extraospedaliere</strong> che precedono e seguono il ricovero, sempre sotto forma di rimborso;<br />
•    la <strong>perdita di reddito</strong> durante il ricovero, attraverso la <strong>diaria giornaliera</strong>;<br />
•    le <strong>spese diagnostiche e specialistiche</strong> indipendentemente dal ricovero.<br />
Le spese mediche sopra citate riguardano generalmente accertamenti diagnostici, onorari medici, uso di sale operatorie, spese di degenza ospedaliera, acquisto di medicinali e trattamenti fisioterapici.<br />
La <strong>diaria giornaliera</strong> – e cioè la somma corrisposta all’assicurato per i giorni di inabilità temporanea dovuto a infortunio o a degenza – può essere <strong>estesa </strong>nel caso di degenza dopo il ricovero o nel caso di infortunio con presenza di <strong>frattura, lussazione o schiacciamento</strong> (escluso distorsione e contusione) e conseguente applicazione di un apparecchio terapeutico o di un <strong>fissatore esterno</strong>, come il gesso o bende; è una soluzione indicata soprattutto per i <strong>lavoratori autonomi</strong> che, se non sono in grado di lavorare a causa di una malattia, non percepiscono un reddito.<br />
Esiste inoltre la <strong>copertura per invalidità permanente dovuta a malattia</strong>, totale o parziale, che prevede la concessione di una prestazione sotto forma di capitale: l’assicuratore cioè pagherà l’intero capitale indicato nella polizza in caso di invalidità totale mentre liquiderà solo una parte di tale capitale, in proporzione al grado di invalidità, in caso di invalidità parziale. La garanzia per l’invalidità permanente è consigliata per qualunque persona, compresi i minori, specialmente nel caso in cui la famiglia non sia in possesso di riserve finanziarie adeguate.<br />
Le<strong> assicurazioni malattia</strong> <strong>non coprono ogni forma di malattia</strong> o infortunio. Sono di solito  escluse dalla copertura: le malformazioni preesistenti alla stipulazione del contratto, le <strong>malattie mentali</strong>, le <strong>cure dentarie</strong>, l’<strong>aborto volontario non terapeutico</strong>, <strong>operazioni estetiche</strong>, le conseguenze di guerre, eruzioni vulcaniche. Inoltre sono esclusi i danni provocati da un <strong>fatto doloso</strong> dell’assicurato e gli infortuni avvenuti in stato di alterazione per l’<strong>abuso di alcool o stupefacenti</strong>.<br />
La <strong>copertura assicurativa cessa</strong> immediatamente all’insorgere di malattie come l’<strong>alcoolismo</strong>, la <strong>tossicodipendenza</strong>, l’<strong>Aids </strong>o la <strong>schizofrenia</strong>.</p>
]]></content:encoded>
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		<title>Assicurazione attività sciistica: quanto importante è una buona copertura assicurativa</title>
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		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 10:15:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barbieri Broker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assicurazione e polizze privati]]></category>
		<category><![CDATA[assicurazione privati]]></category>

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		<description><![CDATA[Durante il periodo invernale è necessario ormai pensare a una copertura assicurativa adeguata. Esistono tanti prodotti piuttosto completi al costo di uno skypass giornaliero.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da quasi due anni la Regione Piemonte ha introdotto l&#8217;<strong>assicurazione </strong><strong>obbligatoria</strong> di responsabilità civile <strong>per gli sciatori, </strong>tramite la <a href="http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/base/coord/c2009002.html">Legge Regionale n°2 del 26/01/2009. </a></p>
<p>È una questione su cui si dibatte da sempre, ma mai come ora, basti leggere i quotidiani durante il periodo invernale, <strong>avere una copertura assicurativa specifica</strong> per l&#8217;attività sciistica è diventata una necessità, se non appunto un obbligo. Sono infatti tanti i piccoli imprevisti che possono rovinare una vacanza o una gita sulla neve, che si complicano poi se se ci si trova fuori dai confini nazionali.</p>
<p>Infatti, <strong>quando ci si trova all&#8217;estero, le coperture fornite dal Servizio Sanitario Nazionale sono limitate</strong> e spesso restano comunque a carico del viaggiatore tutte le spese relative a rimpatrio o trasporto sanitario e l&#8217;eventuale accompagnamento medico.</p>
<p>Il mercato offre parecchie soluzioni:  sono infatti diverse le compagnie assicurative che hanno inserito tra i loro prodotti anche proposte di polizza per sciatori, alcune delle quali sono davvero complete e permettono di assicurarsi per tutta la stagione al costo di uno skipass giornaliero.</p>
<p>Nello specifico, i prodotti più completi che cominciano a essere presenti nel mercato prevedono <strong>pacchetti assicurativi con copertura 24 ore su 24, 7 giorni su 7</strong>, con ulteriori servizi quali ad esempio: <strong>prima assistenza</strong> nelle località sciistiche; <strong>rimborso delle spese</strong> mediche, di trasporto sostenute sul luogo dell&#8217;infortunio, delle lezioni di sci e gli skipass già acquistati; <strong>tutela contro i danni involontariamente cagionati a terzi</strong>, con un massimale di ben 2.000.000,00 euro.</p>
]]></content:encoded>
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