Perché stipulare una pensione integrativa

22 settembre 2011 di Barbieri Broker Nessun commento »

La pensione dovrebbe garantire il nostro tenore di vita quando non lavoreremo più, quindi è importante pensarci bene, perché, soprattutto in questi tempi, il rischio di non riuscire a vivere come vorremmo quando saremo in pensione, è effettivamente alto. Infatti, da qualche anno, nella previdenza pubblica prevale il sistema contributivo, ossia che si basa esclusivamente sulla somma dei contributi versati nel periodo lavorativo, che vengono erogati moltiplicandoli per un coefficiente di trasformazione. Questo sistema porta alla sostenibilità del sistema pensionistico e rimedia ai danni economici causati dal vecchio sistema retributivo (basato sul reddito), però comporta l’ovvio scontento di aver ridotto di molto le pensioni, che ora non possono assolutamente dirsi decorose: il tasso di sostituzione, ossia il rapporto tra l’ultimo reddito da lavoro e il primo da pensione, sarà del 40-60%. Perciò è necessario integrare la pensione con una forma di reddito supplementare, per avere un buon tenore di vita anche quando saremo anziani.
La pensione integrativa è un fondo a cui si aderisce volontariamente ed è aperta a tutti, lavoratori e non: è opportuno scegliere, però, in base alle proprie esigenze e disponibilità. La scelta deve essere fatta consapevolmente, facendosi consigliare anche da un esperto, che, in base a conoscenze ed esperienza, può indirizzare ad una polizza pensionistica che combini le aspettative e le risorse del richiedente.

La scelta delle opzioni sulla pensione integrativa importante e come tale va affrontata: bisogna analizzare tutti gli aspetti: dai costi fissi ai rischi finanziari connessi ad un’eventuale impiego in borsa del capitale, dai rendimenti possibili e le garanzie offerte. Vi ricordiamo, inoltre, che la scelta sul fondo pensionistico integrativo può essere cambiata in qualsiasi momento se non diventasse più sostenibile o non più adatta alle nostre aspettative.

Polizza per invalidità da malattia, che tutele garantisce?

21 giugno 2011 di Barbieri Broker Nessun commento »

Lo strumento assicurativo della polizza per invalidità da malattia è facoltativa, anche se in alcuni casi caldamente consigliata. La polizza per invalidità da malattia riconosce un capitale per far fronte in modo più sereno alle conseguenze di un’invalidità, permanente o meno, dovuta a una malattia e si rivolge in particolar modo ai lavoratori autonomi, ai liberi professionisti e alle famiglie monoreddito. La copertura classica prevede il riconoscimento in forma di capitale, fino al massimale concordato; una forma avanzata di questa polizza si ha quando l’invalidità permanente è superiore al 66%: in questo caso si può scegliere una rendita vitalizia immediata, che va rivalutata poi annualmente. Inoltre, alcune formule assicurative prevedono una supervalutazione dell’invalidità già a partire dal 51%.

La polizza viene valutata tenendo in considerazione tutti i fattori influenti sul rischio dell’assicurato, in modo da creare un prodotto e una copertura assicurativa personalizzata. In base alla copertura desiderata, infatti, la tutela dell’assicurato spazia verso qualsiasi evento che provochi danni fisici oggettivi che vanno dall’invalidità temporanea fino a quella permanente. Garantiscono quindi una diaria giornaliera per coprire i giorni di lavoro perso, risarcimento utile proprio nel caso di liberi professionisti, o un risarcimento commisurato alla percentuale di invalidità causata dall’incidente.

Assicurazioni per i viaggi aerei: tutele garantite e accessorie

6 aprile 2011 di Barbieri Broker Nessun commento »

Con la bella stagione ricomincia la voglia di viaggiare, di prendere l’aereo per raggiungere una meta lontana, sia per un weekend di relax, sia per un periodo di vacanza più lungo. Il dubbio, quando si prenota una vacanza che prevede uno spostamento aereo, è sempre quello se includere o meno l’assicurazione per il volo. E’ da tenere a mente che ogni viaggiatore in partenza dall’Unione Europea  è sempre tutelato, all’acquisto del volo aereo, dalla cancellazione del volo, dal negato imbarco per cause ingiuste, o dal prolungato ritardo del volo come da regolamento comunitario 261/2004, a cui tutte le compagnie aeree devono attenersi.

Oltre a queste garanzie di base, si può decidere di aggiungere un’assicurazione per coprirsi da altri eventuali rischi.
Una tutela maggiore copre il viaggiatore dal rischio di dover pagare una penale in caso di rinuncia al volo o di modifica della data di partenza o ritorno dopo aver già prenotato il biglietto: infatti, spesso, le compagnie aeree applicano dei costi aggiuntivi per qualsiasi modifica alle caratteristiche del biglietto successiva alla prenotazione. Nelle polizze assicurative legate ai voli aerei, sono frequenti le coperture per furto, smarrimento e danneggiamento dei bagagli, o ritardi nella riconsegna di questi.
Frequente, l’integrazione assicurativa medica, che copre le spese delle cure ospedaliere nel paese straniero di destinazione, in caso di malattia o incidenti e include il pagamento delle spese ospedaliere in caso di ricovero o il rimborso delle spese mediche e farmaceutiche; un’assicurazione medica ulteriore prevede anche il rientro dell’assicurato con aeroambulanza o l’invio di medicinali non reperibili sul posto.
Infine, è possibile stipulare una polizza assicurativa anche per i danni involontariamente causati a terzi durante lo svolgimento del viaggio.

Assicurazione dei beni in leasing

7 febbraio 2011 di Barbieri Broker 1 commento »

Con il contratto di leasing, un soggetto locatore concede ad un altro, utilizzatore, il diritto di utilizzare un bene a fronte del pagamento di un canone. Sempre di più, oggi, le società di leasing richiedono un’assicurazione obbligatoria sui beni concessi, per tutelare a vicenda sia il locatore, sia l’utilizzatore.

La polizza per l’assicurazione di questi beni è un contratto che copre i danni subiti dai beni in leasing assicurati e comprende, di norma, anche gli eventi accidentali. La garanzia si estende anche ai danni provocati a terzi in relazione alla proprietà dei beni assicurati; in particolare, risarcisce l’assicurato che utilizza i beni assicurati e locati, per i costi di riparazione e sostituzione dovute a qualsiasi tipo di evento, anche incidenti o condizioni di inabilità, previsti in polizza e tutela altresì l’assicurato dalle conseguenze per danni a terzi dovute dalla responsabilità civile collegata.

Questa soluzione assicurativa si rivolge a tutti coloro che, nell’esercizio della loro attività lavorativa, utilizzano forme di finanziamento leasing per l’acquisto di beni strumentali per ogni tipo di settore produttivo. Normalmente, è proprio la società di leasing che chiede la stipula di una polizza assicurativa a copertura delle proprietà dei beni e spesso è richiesta una copertura che includa anche il sinistro furtivo. Una copertura totale dei beni in leasing si definisce All Risks e include:

  • danni materiali e diretti causati al bene in leasing assicurato
  • danni  verso terzi derivanti dalla responsabilità civile dovuta dalla proprietà del tale bene
  • danni dovuti dal furto del bene assicurato
  • danni causati eventi atmosferici o socio-politici

La durata della protezione assicurativa coincide normalmente con la durata del leasing  ed è valida per tutte le tipologie di leasing: leasing strumentale, leasing immobiliare e leasing auto.

Assicurazioni RCA: garanzie ed eccezioni

27 gennaio 2011 di Barbieri Broker Nessun commento »

La legge italiana prevede l’obbligatorietà dell’assicurazione RCA per tutti i veicoli a motore – autovetture, motocicli, scooter, ciclomotori, autocarri – proprio per questo l’assicurazione dell’auto è la tipologia di polizza contro i danni più diffusa nel territorio italiano.
Si deve ad ogni modo sottolineare come il settore delle assicurazioni per l’auto non includa esclusivamente la polizza RCA; in aggiunta a essa l’assicurato può scegliere tra diverse tipologie di copertura facoltative, in grado di offrire tutela all’assicurato contro una serie di rischi non coperti dall’assicurazione obbligatoria.
La polizza RCA è finalizzata alla tutela contro la responsabilità civile riguardante i veicoli a motore, copre quindi il proprietario del veicolo stesso dai danni che in caso di incidente questi potrebbe provocare a terzi. Tale polizza prevede un massimale, cioè una cifra massima che può essere rimborsata dalla compagnia di assicurazioni in caso di incidente; se il massimale viene oltrepassato, è compito dell’assicurato pagare la differenza. Al costo di un premio annuale più alto, il proprietario di un veicolo può comunque decidere di assicurarsi per una somma maggiore rispetto a quella prevista dalla legge.
Generalmente le assicurazioni RC Auto prevedono delle circostanze in cui la copertura non è garantita. In questi casi la compagnia di assicurazioni, dopo aver rimborsato il soggetto che ha subito il danno, ha il diritto di  pretendere il rimborso della cifra pagata. Può non operare la garanzia di una polizza Rc Auto in caso di guida senza patente o con patente non valida, di guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti e di trasporto irregolare di persone e cose.
Oltre ad interessare i soggetti in possesso di un’automobile, la RC Auto riguarda anche i conducenti ed i proprietari di altri tipologie di veicoli a motore, tra i quali è possibile ad esempio trovare autocarri, motocicli, ciclomotori e determinati tipi di natanti e imbarcazioni.

Assicurazione trasporti, merci trasportate e corpi natanti da diporto

11 gennaio 2011 di Barbieri Broker 5 commenti »

Merci trasportate da un luogo all’altro sono inevitabilmente soggette a rischi e possono di conseguenza subire danni di diversa natura, tra le quali la loro perdita parziale o totale. I trasferimenti possono avvenire con ogni mezzo di trasporto esistente – via marittima, fluviale, per acque continentali, per via aerea o terrestre – e ogni diversa tipologia di trasferimento comporta un differente livello di rischio, al quale corrispondono specifiche modalità di copertura, sia per le merci che per i corpi.
I rischi a cui vanno incontro le merci durante il trasporto – per quanto i termini organizzativi del trasporto vengano curati in modo efficace, strategico e coordinato – non sono quindi mai completamente evitabili. Per questo motivo è importante fare in modo che le merci siano “coperte” da un’assicurazione che permetta di ottenere il risarcimento delle perdite e/o dei danni che le merci trasportate dovessero subire.
L’assicurazione trasporti prevede che l’assicuratore si impegni a risarcire il contraente per guasti o danneggiamenti ad un particolare mezzo di trasporto (nave, aereo, treno, camion) o per danni alle merci contenute o trasportate all’interno di esso.
Se la garanzia riguarda i danni ai mezzi si parla di assicurazione di corpi mentre se si riferisce ai danni alla merce si parla propriamente di assicurazione delle merci trasportate. L’assicurazione trasporti non copre solo i rischi di danneggiamento relativi al trasporto, ma può prevedere anche risarcimenti per tutte quelle attività attinenti e connesse al trasporto, come il carico, lo scarico, lo spostamento, lo stoccaggio e la sosta.
Viene generalmente offerta la possibilità di assicurare le merci in occasione di un singolo viaggio; nel caso in cui gli operatori del trasporto avessero la necessità di godere di una copertura assicurativa continuativa e estesa nel tempo, è prevista l’opportunità di assicurare la totalità dei viaggi inclusi in un periodo determinato, indipendentemente dal mezzo di trasporto.
Barbieri Broker, all’interno della propria proposta di prodotti assicurativi rivolti ai titolari di imbarcazioni che desiderino incrementare il proprio livello di copertura durante la circolazione su acqua, offre anche l’assicurazione “Corpi Natanti da Diporto”.
Si tratta di una polizza che copre i danni materiali e diretti che possono colpire l’imbarcazione assicurata durante la navigazione, ma anche i danni che possono essere provocati in maniera indiretta durante la giacenza in acqua o la giacenza a terra del mezzo. A tali coperture è possibile abbinare delle ulteriori e più specifiche garanzie come la tutela del mezzo in caso di trasferimenti terrestri.

Cosa sapere sull’assicurazione malattia

15 dicembre 2010 di Barbieri Broker 1 commento »

In Italia il Servizio Sanitario pubblico garantisce l’assistenza sanitaria a tutti i cittadini: è sufficiente che ci sia una qualsiasi malattia per poter usufruire delle sue prestazioni.
La polizza malattia privata è invece una forma di assicurazione aggiuntiva, articolata in modo che la compagnia di assicurazioni, dietro pagamento di un premio, rimborsi l’assicurato dei costi da questi sostenuti per ricoveri ospedalieri, degenze in ospedale o delle spese riconducibili ad interventi chirurgici resi necessari da malattia o infortunio.
Nel dettaglio le assicurazioni malattia, nei limiti del massimale convenuto, possono coprire:
•    le spese di ricovero o degenza in ospedale e le spese sostenute durante la convalescenza;
•    le cure extraospedaliere che precedono e seguono il ricovero, sempre sotto forma di rimborso;
•    la perdita di reddito durante il ricovero, attraverso la diaria giornaliera;
•    le spese diagnostiche e specialistiche indipendentemente dal ricovero.
Le spese mediche sopra citate riguardano generalmente accertamenti diagnostici, onorari medici, uso di sale operatorie, spese di degenza ospedaliera, acquisto di medicinali e trattamenti fisioterapici.
La diaria giornaliera – e cioè la somma corrisposta all’assicurato per i giorni di inabilità temporanea dovuto a infortunio o a degenza – può essere estesa nel caso di degenza dopo il ricovero o nel caso di infortunio con presenza di frattura, lussazione o schiacciamento (escluso distorsione e contusione) e conseguente applicazione di un apparecchio terapeutico o di un fissatore esterno, come il gesso o bende; è una soluzione indicata soprattutto per i lavoratori autonomi che, se non sono in grado di lavorare a causa di una malattia, non percepiscono un reddito.
Esiste inoltre la copertura per invalidità permanente dovuta a malattia, totale o parziale, che prevede la concessione di una prestazione sotto forma di capitale: l’assicuratore cioè pagherà l’intero capitale indicato nella polizza in caso di invalidità totale mentre liquiderà solo una parte di tale capitale, in proporzione al grado di invalidità, in caso di invalidità parziale. La garanzia per l’invalidità permanente è consigliata per qualunque persona, compresi i minori, specialmente nel caso in cui la famiglia non sia in possesso di riserve finanziarie adeguate.
Le assicurazioni malattia non coprono ogni forma di malattia o infortunio. Sono di solito  escluse dalla copertura: le malformazioni preesistenti alla stipulazione del contratto, le malattie mentali, le cure dentarie, l’aborto volontario non terapeutico, operazioni estetiche, le conseguenze di guerre, eruzioni vulcaniche. Inoltre sono esclusi i danni provocati da un fatto doloso dell’assicurato e gli infortuni avvenuti in stato di alterazione per l’abuso di alcool o stupefacenti.
La copertura assicurativa cessa immediatamente all’insorgere di malattie come l’alcoolismo, la tossicodipendenza, l’Aids o la schizofrenia.

Assicurazione attività sciistica: quanto importante è una buona copertura assicurativa

25 novembre 2010 di Barbieri Broker Nessun commento »

Da quasi due anni la Regione Piemonte ha introdotto l’assicurazione obbligatoria di responsabilità civile per gli sciatori, tramite la Legge Regionale n°2 del 26/01/2009.

È una questione su cui si dibatte da sempre, ma mai come ora, basti leggere i quotidiani durante il periodo invernale, avere una copertura assicurativa specifica per l’attività sciistica è diventata una necessità, se non appunto un obbligo. Sono infatti tanti i piccoli imprevisti che possono rovinare una vacanza o una gita sulla neve, che si complicano poi se se ci si trova fuori dai confini nazionali.

Infatti, quando ci si trova all’estero, le coperture fornite dal Servizio Sanitario Nazionale sono limitate e spesso restano comunque a carico del viaggiatore tutte le spese relative a rimpatrio o trasporto sanitario e l’eventuale accompagnamento medico.

Il mercato offre parecchie soluzioni:  sono infatti diverse le compagnie assicurative che hanno inserito tra i loro prodotti anche proposte di polizza per sciatori, alcune delle quali sono davvero complete e permettono di assicurarsi per tutta la stagione al costo di uno skipass giornaliero.

Nello specifico, i prodotti più completi che cominciano a essere presenti nel mercato prevedono pacchetti assicurativi con copertura 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con ulteriori servizi quali ad esempio: prima assistenza nelle località sciistiche; rimborso delle spese mediche, di trasporto sostenute sul luogo dell’infortunio, delle lezioni di sci e gli skipass già acquistati; tutela contro i danni involontariamente cagionati a terzi, con un massimale di ben 2.000.000,00 euro.

Polizze mutui, recente sentenza del TAR del Lazio

2 novembre 2010 di Barbieri Broker Nessun commento »

Uno dei nostri ultimi post era proprio relativo alla polizza sul mutuo, considerata necessaria per molte banche…Ecco quindi una recente sentenza probabilmente molto interessante per molti istituti di credito.

Il Tar del Lazio ha accolto il ricorso dell’Abi contro l’art. 52 del Regolamento ISVAP n. 35/2010, che rischiava di modificare le regole di vendita delle polizze danni allo sportello, ovvero un mercato che muove un giro d’affari di circa 2 miliardi l’anno.

Lo scorso maggio l’ISVAP, in fase di emissione del regolamento, aveva fatto richiesta all’intero settore di autoregolamentarsi. Richiesta presentata proprio per eliminare gli eccessi che si erano venuti a creare negli anni, tuttavia nella pratica non era successo nulla di concreto, a parte l’emanazione di alcune linee guida da parte di Ania e dell’Abi.

L’ISVAP aveva quindi pubblicato il regolamento numero 35/2010, che vietava alle banche di essere contemporaneamente beneficiarie e intermediarie delle polizze vendute in filiale: fatto scatenante che ha portato l’Abi e alcuni singoli istituti a presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale del Lazio. È proprio del 27 ottobre la pronuncia del TAR, che annulla di fatto il suddetto regolamento.

Voi che ne pensate?

Le polizze assicurative C.A.R e E.A.R.

15 ottobre 2010 di Barbieri Broker Nessun commento »

La polizza C.A.R. (Construction All Risks) e la polizza E.A.R. (Erection All Risks) sono due tipologie di polizze, stipulate nella forma “tutti i rischi” e volte rispettivamente alla tutela dell’appaltatore o del committente per la costruzione di un’opera di ingegneria civile (per quanto riguarda la polizza CAR) o per il montaggio di un impianto di ingegneria industriale (per la polizza EAR). Per entrambe le polizze la garanzia assicurativa è di tipo all risks, che garantisce quindi l’indennizzo per i danni provocate da qualunque causa non espressamente esclusa; queste ultime riguardano solitamente i rischi non assicurabili perché non caratterizzati dall’accidentalità oppure perché connessi al rischio di impresa.

La polizza del Costruttore CAR è una forma di assicurazione che garantisce la copertura sia dei danni subiti dall’opera in costruzione che delle responsabilità per danni a terzi durante l’esecuzione della stessa. L’ambito applicativo per le polizze CAR è estremamente vasto e riguarda generalmente le grandi opere di ingegneria civile: strade, ponti, viadotti, gallerie, fabbricati civili o del terziario quali scuole e ospedali.

La polizza EAR prevede invece la copertura di tutti i rischi specifici derivanti dal montaggio di un impianto o di una macchina industriale: garantisce quindi all’assicurato il risarcimento dei costi dovuti alla riparazione o alla sostituzione dei beni danneggiati durante il montaggio e lo mantiene indenne dalle conseguenze della responsabilità civile per danni a terzi avvenuti durante e in conseguenza dell’attività di montaggio. Per fare alcuni esempi impianti assicurabili sono le macchine motrici, gli impianti elettrici, le centrali elettriche, gli oleodotti, i gasdotti, gli impianti siderurgici, chimici, farmaceutici e alimentari.

Le polizze CAR e EAR prevedono la doppia figura del contraente e dell’assicurato. Il contraente – qualunque delle parti interessate ai lavori – è colui che stipula la polizza, la sottoscrive e ne paga il premio all’assicuratore. L’assicurato è il beneficiario della copertura e può essere l’appaltatore, un’eventuale consorzio di imprese, lo stesso committente o tutti questi. Tale distinzione è scelta al fine di evitare  che in caso di danno, non sorgano controversie tra l’assicuratore e i partecipanti ai lavori.